L’ostentazione della disumanità al vertice delle istituzioni
e il crollo del senso morale a livello di massa
-Luigi Ferrajoli-
L’ostentazione della disumanità si traduce, in Italia, in persecuzione politica e legislativa dei migranti, attacco alla povertà e alla vulnerabilità, inasprimento delle pene detentive, sviluppo ipertrofico delle misure di prevenzione personale. In questo testo Luigi Ferrajoli mostra l’esito coerente di una regressione culturale e istituzionale globale, a cui corrisponde «il crollo del senso morale a livello di massa» e una mutazione profonda del paradigma giuridico stesso, che coincide con il venir meno di quell’universo di garanzie e di limiti che aveva definito, almeno idealmente, il progetto costituzionale del secondo Novecento. Siamo ben oltre la denuncia di un uso espansivo e regressivo del diritto penale e la segnalazione di un lessico istituzionale impregnato di pulsioni punitive e disprezzo per la vulnerabilità sociale. La criminalizzazione della povertà, il discredito del welfare e l’ossessione per la sicurezza si presentano come effetti convergenti della razionalità neoliberale e del moralismo neoconservatore che tende a costituire l’«immeritevole» come soggetto simbolicamente pericoloso e ne prescrive la punizione, l’isolamento o l’espulsione dalla sfera del visibile. La vittima – costruita culturalmente, codificata moralmente e selezionata giuridicamente – diventa leva operativa di una giustizia selettiva, in cui la vulnerabilità si trasforma in criterio di differenziazione procedurale, e il riconoscimento viene concesso solo a chi aderisce agli stereotipi imposti dai linguaggi penali, mediatici e securitari. Lo statuto di vittima si impone come principale registro di legittimazione e riconoscimento, surrogando il lessico dell’oppressione e producendo un piano orizzontale di rivendicazione identitaria che elude la questione del potere e della disuguaglianza. Il diritto penale assume la funzione di strumento di legittimazione politica e amministrazione selettiva delle differenze, in cui si intrecciano l’ossessione per l’ordine e la deriva moralizzatrice del discorso pubblico
(Attilio Alessandro Novellino)
Il terreno privilegiato di queste politiche è quello della
legislazione e delle pratiche contro i migranti, i quali impersonano i soggetti
più deboli e i nemici ideali, che la demagogia populista e razzista induce a
percepire come persone inferiori e a renderne accettabile qualunque disgrazia,
inclusa la morte. Giacché il razzismo è la «condizione», scrisse lucidamente
Michel Foucault, cherende accettabile «la messa a morte» di una parte
dell’umanità1. Solo la svalutazione razzista della loro diversità rende
infatti tollerabile che migliaia di persone affoghino ogni anno nel
Mediterraneo – circa 30.000 nell’ultimo decennio – e che milioni di persone
muoiano nei paesi poveri per mancanza dell’acqua potabile, del cibo e dei
farmaci salvavita. Questa aggressione ai migranti si è sviluppata, in Italia,
con un nuovo metodo legislativo: lo sviluppo, a partire da una prima legge
base, di una serie ininterrotta di leggi – di solito decreti legge – che hanno
volta a volta aggravato e reso più disumane le restrizioni dei diritti dei
migranti, additati come probabili delinquenti, respinti alle frontiere, privati
della dignità, costretti alla clandestinità, ridotti a non-persone. La legge
base è stata la legge Turco-Napolitano n. 40 del 6.3.1998, che ha introdotto
la detenzione amministrativa dei migranti, per 30 giorni e limitatamente ai
casi di volontaria inottemperanza dei provvedimenti di espulsione. A partire da
questa prima violazione dell’art. 13 della Costituzione, si è sviluppato un
lungo elenco di leggi contro i migranti: la legge Bossi-Fini n. 189 del
30.7.2002, che ha trasformato in regola l’eccezione del trattenimento coattivo;
il decreto legge n. 241 del 2004, che ha affidato il giudizio di convalida
della detenzione e dell’espulsione ai giudici di pace nell’evidente presupposto
che la libertà e la dignità degli immigrati non meritano di scomodare la
magistratura ordinaria; il decreto legge n. 92 del 2008, che per tutti i reati
ha introdotto l’aggravante della condizione di stranieri irregolari dei loro
autori, dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte n. 249 del 2010;
la legge n. 94 del 2009, forse la più turpe della storia della Repubblica, che
oltre a triplicare la durata massima del trattenimento ha introdotto, con
l’art. 10-bis, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato, così criminalizzando la condizione di immigrato clandestino. Ha fatto
in questo modo la sua ricomparsa in Italia, dopo le leggi razziste del 1938, la
figura della persona illegale, in contrasto non solo con il valore della
dignità delle persone, ma anche con i principi di offensività e colpevolezza.
L’aggressione compulsiva ai migranti continua con la legge n. 129 del 2011, che
ha esteso i presupposti della detenzione amministrativa portandone la durata,
in taluni casi, a 18 mesi. Dopo una breve inversione di tendenza – l’estensione
ai centri di detenzione dei migranti della competenza del Garante nazionale dei
detenuti e l’abbattimento da 18 a 3 mesi del trattenimento amministrativo, a
opera dalla legge n. 161 del 2014 – la spirale repressiva riprende con il
decreto legge Minniti n. 13 del 2017, che ha esteso le ipotesi del
trattenimento, ha ridotto le garanzie processuali in tema di riconoscimento
dello status di rifugiato e ha abolito la possibilità di impugnare i
provvedimenti di diniego dell’asilo; i due decreti legge Salvini: il n. 113 del
2018, che ha riportato a 18 mesi la durata della detenzione amministrativa e ha
sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno per motivi umanitari, così
gettando nella clandestinità decine di migliaia di migranti totalmente
integrati nella nostra società, e il decreto legge n. 53 del 2019, che ha
conferito al governo il potere di vietare l’ingresso e il transito di navi
nelle acque territoriali e di chiudere i porti, in contrasto con le convenzioni
internazionali; infine il cosiddetto «decreto Ong» del 2023 dell’attuale
governo che condiziona la possibilità delle navi di salvare le persone in mare
a insensati requisiti burocratici, introduce ostacoli ai salvataggi, come il
divieto dei salvataggi multipli e prevede, per quanti violano queste assurde
prescrizioni, sanzioni da 10 a 50.000 euro, il fermo per due mesi e, nei casi
di reiterazione delle violazioni, la confisca della nave utilizzata per i
salvataggi. Tre ordini di misure razziste, dunque, con cui viene ostentata la
disumanità delle istituzioni. La prima è la detenzione amministrativa, vera
contraddizione in termini che ne segnala il tratto razzista e intrinsecamente
incostituzionale dato che in base a essa la libertà dei migranti è altra cosa
dalla libertà dei cittadini. Ogni possibile abuso o vessazione che in questi
luoghi si verifichi resta di fatto fuori dalla visibilità e dal controllo
giurisdizionale. Sembra che non valga per i migranti la sentenza della Corte
costituzionale n. 238 del 1996, secondo cui la libertà personale è un
«diritto inviolabile, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile
nucleo essenziale dell’individuo, non diversamente dal contiguo e strettamente
connesso diritto alla vita e all’integrità fisica, con il quale concorre a
costruire la matrice prima di ogni diritto costituzionalmente protetto della
persona». La seconda misura è stata l’abolizione della cosiddetta protezione
speciale, che aveva consentito l’accoglienza, l’integrazione e in molti casi
l’occupazione a migliaia di immigrati privi dell’asilo politico e tuttavia in
condizioni di grave disagio e vulnerabilità. Privare queste persone di questo
tipo di protezione equivale a renderli irregolari e clandestini, e quindi a
spingerli nell’illegalità, consegnandoli al controllo delle mafie, allo
sfruttamento selvaggio del loro lavoro, all’odio e all’emarginazione sociale. A
queste misure l’attuale governo ha aggiunto un atto di pura demagogia, diretto
solo a esibire la sua ferocia onde soddisfare e alimentare la xenofobia del suo
elettorato: la dichiarazione, l’11 aprile 2023, dello stato d’emergenza in
materia di immigrazione che consentirà alla presidente del consiglio di
emanare ordinanze contro i migranti senza discuterle in Parlamento.
Il terzo ordine di misure contro i migranti, certamente il
più immorale, è consistito in una mutazione dello stesso populismo punitivo.
Il vecchio populismo penale enfatizzava la gravità di fenomeni pur sempre
illegali come la criminalità di strada, onde ottenere consenso a inasprimenti
di pene, inutili ma pur sempre legittimi. Il nuovo populismo xenofobo, al
contrario, criminalizza condotte non solo lecite ma moralmente virtuose, come
il salvataggio di vite umane in mare o le forme spontanee dell’accoglienza da
parte dei comuni cittadini, al fine di alimentare paure e razzismi e ottenere
consenso a misure esse stesse illegali, come la chiusura dei porti più vicini,
le preordinate omissioni di soccorso, i sequestri delle persone salvate e le
lesioni dei diritti umani dei migranti. È stata così creata l’incredibile
classe dei «reati di solidarietà», come le varie figure di favoreggiamento
umanitario, e non a fini di lucro, dell’ingresso o della permanenza irregolare
in Italia, o l’offerta di lavoro a un extracomunitario irregolare, o l’alloggio
dato a uno straniero privo di titolo di soggiorno. Il caso limite è stato la
condanna in primo grado a 13 anni di reclusione di Mimmo Lucano, giudicato colpevole
di associazione a delinquere, truffa, peculato e abuso d’ufficio per aver
promosso quale sindaco di Riace – senza alcun profitto personale e comunque
senza dolo – sistemi di accoglienza e di integrazione dei migranti. È una
sentenza che – non diversamente dalle indagini a vuoto promosse dalla Procura
di Catania contro chi salva vite umane in mare – si spiega solo con l’idea che
non è credibile la virtù civile dell’umana solidarietà dettata, senza alcun
tornaconto personale, dalla sola finalità di salvare persone sconosciute in
mare.
Diritto penale disuguale, garantismo del
privilegio e carcere disumano
Il secondo terreno sul quale si è manifestato il sadismo
legislativo è quello del diritto penale, in particolare con l’accentuazione
della durezza delle pene detentive e delle misure personali della prevenzione.
Queste manifestazioni di disumanità punitiva sono accomunate da due elementi:
lo sviluppo di un diritto penale dell’autore, anziché del fatto, in forza del
quale si è puniti non già per quel che si è fatto, ma per quel che si è, e
la crescita di un diritto penale della disuguaglianza: massimo e inflessibile
per i deboli, minimo e garantista, fino alla pretesa dell’impunità, per i
potenti. Entrambe, inoltre, sono progressivamente cresciute grazie al nuovo
metodo legislativo già segnalato in tema di immigrazione: la legislazione ad
aggravamenti crescenti, quanto ai presupposti e all’afflittività, diretta a
soddisfare il punitivismo compulsivo indotto dal populismo penale. Il carcere
è il luogo contro cui si è maggiormente esercitata la crudeltà
istituzionale. Benché la criminalità in Italia sia crollata – meno di 300
l’anno gli omicidi, metà dei quali femminicidi, contro i 1938 del 1991 – la
popolazione carceraria è quasi raddoppiata. I detenuti, che erano 31.053 il 30
giugno 1991, alla data del 31 maggio 2024 erano 61.547 (ben oltre il numero dei
posti, che è di 51.178). Di essi, alla data del 22 agosto 2023, ben 1867 erano
ergastolani, quasi cinque volte più degli ergastolani nel 1992 che erano solo
408. Come mostra l’aumento enorme dei suicidi in carcere (11,4 persone ogni
10.000 detenuti, esattamente il doppio della media europea che è di 5,7 e 5
volte di più della media dei suicidi negli anni Sessanta), si sono inoltre
aggravate le condizioni di vita in carcere, sia rispetto al passato che
rispetto agli altri paesi europei. Soprattutto, hanno fatto la loro comparsa,
in Italia, ben due regimi carcerari speciali, di cui l’uno è di solito il
presupposto dell’altro. Il primo è il carcere duro, detto «ostativo» perché
ostacola la concessione ai detenuti dei permessi e delle misure alternative al
carcere: introdotto dal decreto legge n. 152 del 1991 con l’art. 4-bis
dell’ordinamento penitenziario che condizionava tale concessione, per i delitti
di mafia, all’inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata;
aggravato all’indomani della strage di Capaci dal decreto-legge n. 306 del
1992, che trasformava la condizione negativa dell’assenza di collegamenti
esterni al carcere con quella positiva della «collaborazione con la giustizia»;
allargato infine, dalle leggi n. 92 del 2001, n. 279 del 2002, n. 11 del 2012,
n. 19 e n. 43 del 2015 ad altri svariati reati, dalle associazioni
terroristiche all’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi e al
favoreggiamento di ingressi illegali di stranieri.
Il secondo regime carcerario speciale è quello ancora più
duro previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento carcerario. Introdotto dalla
legge Gozzini n. 663 del 1986, originariamente si limitava, «in casi
eccezionali di rivolte o di altre gravi situazioni di emergenza», ad affidare
al ministro della Giustizia, cui spetta la gestione delle carceri, il potere di
«sospendere, nell’istituto interessato o in parte di esso, l’applicazione delle
normali regole di trattamento». Con il decreto n. 306 del 1992, questo potere
è stato trasformato nell’incredibile «facoltà» del ministro di «sospendere,
in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei
delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 4-bis», o comunque per
delitti di favoreggiamento della mafia, «l’applicazione delle regole di
trattamento» ordinarie. Prorogato più volte, questo regime speciale è stato
reso permanente dalla legge n. 279 del 2002; è stato inasprito da una legge n.
94 del 2009, che in deroga ai principi costituzionali del giudice naturale e
del divieto di giurisdizioni speciali ha affidato al Tribunale di sorveglianza
di Roma la competenza a decidere su tutti i reclami contro la sua applicazione
e ha inoltre aggiunto una lunga serie di inutili vessazioni che nulla hanno a
che fare con le esigenze della sicurezza. Dunque questo art. 41-bis fa
dipendere la maggiore afflittività della pena per determinati delitti da un
provvedimento del Ministro della giustizia; non quindi da una legge o da una
pronuncia giudiziaria, ma da un atto amministrativo che così interferisce
nell’esecuzione penale. Si tratta di un’incredibile violazione della
separazione dei poteri e, inoltre, dell’art. 13, secondo comma, della
Costituzione, secondo cui «non è ammessa forma alcuna di detenzione... né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria». Entrambi questi regimi carcerari aggravati sono
inoltre in contrasto con la Costituzione sotto due profili. Sono
incostituzionali perché consistono, anche a causa della lunga durata e delle
possibili proroghe, in «trattamenti contrari al senso di umanità» vietati dal
terzo comma dell’art. 27 Cost. Ma lo sono anche perché, in contrasto con il
principio di legalità penale previsto dal secondo comma dell’art. 25 Cost.,
non ricorre quale loro presupposto nessun «fatto commesso» ma solo la
valutazione della pericolosità del detenuto. D’altro canto, il numero sempre
più alto dei detenuti sottoposti a questi regimi – 9369 persone sottoposte al
regime ostativo previsto dall’art. 4-bis, tra i quali 1267 dei 1867 ergastoli,
solo perché colpevoli, pur dopo la condanna, di mancata collaborazione con la
giustizia, e 728 persone sottoposte al regime previsto dall’art. 41-bis, cioè
a una «pena nella pena» stabilita dal ministro della Giustizia – non si spiega
se non con il carattere burocratico, arbitrario e vessatorio dell’applicazione
delle norme che lo prevedono. Peraltro il garantismo della disuguaglianza della
destra attualmente al governo si è manifestato platealmente nella legge di
conversione n. 199 del 30.12.2022: da un lato in norme come l’aumento da 26 a
30 anni della pena espiata dagli ergastolani prima che si possa loro concedere
la liberazione condizionale e come la pena da 3 a 6 anni per le occupazioni «di
terreni o edifici altrui al fine di realizzare un raduno musicale»; dall’altro
in un regalo ai soli condannati per peculato, concussione, corruzione e
istigazione alla corruzione, consistente nella soppressione, per tutti costoro,
del regime del carcere ostativo previsto dall’art. 4-bis che a essi era stato
esteso dalla legge n. 3 del 9.1.2019. Se è vero che la civiltà di un paese,
come scrisse Montesquieu2, si misura dalla mitezza delle sue pene, questi
crudeli inasprimenti punitivi segnalano una pesante regressione civile del
nostro paese e un abbassamento della cultura garantista e del senso di umanità
dei nostri magistrati. Ricorderò solo un fatto che attesta la misura di questa
regressione. Ancora negli anni Novanta la grande maggioranza dei parlamentari
italiani era favorevole all’abolizione dell’ergastolo, che infatti fu approvata
il 30 aprile 1998 dal nostro Senato con 107 voti favorevoli, 51 contrari e 8
astenuti. Oggi quasi tutte le forze presenti in Parlamento respingono con
fermezza – come è avvenuto a seguito dell’aggressione del coordinatore del
principale partito di governo a taluni deputati dell’opposizione, insultati
come possibili conniventi con il terrorismo per aver fatto visita al detenuto
Alfredo Cospito, in fin di vita dopo 100 giorni di sciopero della fame per
protesta contro il regime previsto dall’art. 41-bis – l’accusa di essere a
favore dell’abolizione non diciamo dell’ergastolo, ma perfino del regime
previsto dall’art. 41-bis.
Le misure di prevenzione personale
Il terzo capitolo dell’odierno diritto disumano è quello
espresso dallo sviluppo di un sistema investigativo e punitivo ante o extra
delictum: il sotto-sistema delle misure di prevenzione, giustificate non già dalla
commissione di un reato bensì dalla supposta pericolosità dei loro
destinatari, prevalentemente poveri ed emarginati. Questo diritto penale
preventivo, in forza del quale si è puniti non per ciò che si è fatto ma per
ciò che si è, contraddice tutti i principi garantisti del diritto penale. Le
misure di prevenzione sono infatti misure ante o praeter delictum, irrogate in
assenza di tutte le garanzie che del reato sono gli elementi costitutivi – la
materialità dell’azione, l’offensività dell’evento e la colpevolezza
dell’autore – grazie alla loro collocazione, quali misure amministrative, in
una sorta di limbo. Questa truffa delle parole le ha sostanzialmente sottratte
al dibattito giuridico: concepite dagli amministrativisti come misure punitive
di competenza dei penalisti e da questi trascurate perché misure formalmente
non penali, esse sono ignorate dal dibattito pubblico perché destinate, oltre
che a persone sospette di appartenere ad associazioni mafiose o terroristiche,
soprattutto a persone colpevoli solo della loro emarginazione: disoccupati,
vagabondi, prostitute, immigrati e tossico- dipendenti. L’origine di queste
misure è ottocentesca. In Italia compaiono per la prima volta nel capo III del
titolo VII del libro II del codice penale sardo del 1839, dedicato agli
«oziosi, vagabondi, mendicanti e altre persone sospette». Dopo svariate
modifiche – nel 1852, nel 1854 e nel 1859 – vengono riorganizzate nel Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1889, in occasione della simultanea
approvazione, il 30 giugno, del codice penale Zanardelli. Il sistema punitivo
viene così diviso in due: le pene e il codice penale per fatti qualificati
come reati; le misure di prevenzione dell’ammonizione, della vigilanza speciale
e del domicilio coatto, previste invece, per i pericolosi e i sospetti, dal
titolo terzo del Testo unico intitolato «Disposizioni relative alle classi
pericolose della società». Il regime fascista confermò questa spartizione
classista con il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato un anno
dopo il codice penale Rocco con il regio decreto n. 773 del 1931. In questo si
prevedevano: a) il «ricovero» in istituti di assistenza delle persone inabili
al lavoro e prive di mezzi di sussistenza; b) il «rimpatrio con foglio di via
obbligatorio» delle non meglio precisate persone «sospette» per la loro
«condotta» e delle persone «pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o
per la pubblica moralità» inclusi, «se necessario», i non più detenuti dopo
l’uscita dal carcere; c) l’«ammonizione» per gli «oziosi», «i vagabondi...
sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose» e per «le persone
designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti
politici dello Stato»; d) il «confino di polizia» da uno a cinque anni «in una
colonia o in un comune del regno» dei «pericolosi alla sicurezza pubblica» e di
«coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere
un’attività» contro i poteri dello Stato, in breve degli antifascisti3. Questo
edificio poliziesco, che molti – si pensi al confino – associano solo a un
lontano passato fascista, ha subìto, nel 1956, un salto di qualità. Fino ad
allora la prevenzione ante delictum era solo materia di polizia, essendo la
giurisdizione penale competente unicamente alla repressione di reati già
commessi in accordo con i principi nulla poena sine crimine e nullum crimen
sine lege. Successe invece una singolare vicenda. All’indomani della sentenza
n. 2 del 23.6.1956 con cui la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità
del rimpatrio con foglio di via obbligatorio per contrasto con gli artt. 13 e
16 della Costituzione, la legge n. 1423 del 27.12.1956 ha affidato al tribunale
la competenza a disporre, su proposta dell’autorità di polizia, la sorveglianza
speciale, il divieto di soggiorno e l’obbligo di soggiorno (art. 3 e 4). Ha
invece lasciato in capo al questore la competenza a decidere il foglio di via
obbligatorio (art. 2), destinato a «gli oziosi e i vagabondi», ai «dediti a
traffici illeciti», ai sospetti di sfruttamento della prostituzione e a quanti
«svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon
costume» (art. 1).
Questo affidamento al Tribunale della competenza a ordinare
le misure di prevenzione personali più importanti fu letto come una garanzia,
quella della riserva di giurisdizione imposta dall’art. 13 della Costituzione.
In realtà iniziò allora, all’ombra di questa «garanzia», una progressiva
espansione, sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo, delle misure di
prevenzione personali ante delictum, che hanno finito per imprimere alla
giurisdizione penale un’innegabile impronta poliziesca. Questa espansione,
secondo il metodo già illustrato dei progressivi ampliamenti e inasprimenti
punitivi, inizia con la legge antimafia n. 575 del 31.5.1965, che estese tali
misure anche «agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose» e,
soprattutto, attribuì al procuratore della Repubblica, oltre che al questore,
la facoltà di proporre la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno e
l’obbligo di soggiorno, cioè il confino. Prosegue, nel corso degli ultimi
decenni, con la produzione incessante di leggi di pubblica sicurezza, fino
all’ultima sistemazione organica operata con il decreto legislativo n. 159 del
2011, intitolato Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Tale codice prevede tre classi di misure di prevenzione: a) le misure di
prevenzione personali applicate dal questore (artt. 1-3) e consistenti nel
foglio di via obbligatorio con cui i soggetti che si suppone vivano
«abitualmente con i proventi di attività delittuose» o siano «dediti alla
commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o
morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica»,
vengono rimandati nei loro luoghi di residenza per un periodo non superiore a
tre anni»; b) le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità
giudiziaria (artt. 4-15), che riguardano, oltre a tutte le persone sopra indicate,
gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, ma anche di una lunga
serie di altri reati, e consistono nella sorveglianza speciale, con o senza
divieto di soggiorno in uno o più comuni, oppure nell’obbligo di soggiorno nel
comune di residenza disposti dal Tribunale su proposta del questore o del
procuratore della Repubblica; c) le misure di prevenzione patrimoniali,
inflitte anch’esse da un tribunale (artt. 16-65) alle persone passibili di
misure di prevenzione personali e consistenti nel sequestro o nella confisca di
beni su proposta del questore o del procuratore della Repubblica. È chiaro che
il giudizio richiesto dall’applicazione di queste misure ante delictum ha una
chiara valenza inquisitoria, avendo come oggetto non già un fatto ma la
personalità sospetta o pericolosa dei loro destinatari. Inoltre la figura del
pubblico ministero ne risulta gravemente deformata. È infatti evidente che la
«proposta» di misure di prevenzione non può che essere facoltativa, essendo
fondata su incontrollabili motivi di sospetto. Con la conseguenza che con essa
si è indebolito il più potente fondamento costituzionale dell’indipendenza
del pubblico ministero, che consiste nell’«obbligo di esercitare l’azione
penale» stabilito dall’art. 112 della Costituzione a garanzia altresì della
sua soggezione alla legge e dell’uguaglianza dei cittadini. La forma
giurisdizionale del procedimento di prevenzione, d’altro canto, non ne cambia
la sostanza poliziesca, consistente nella penalizzazione di persone pericolose
o sospette. Al di là delle etichette – «misure di prevenzione» anziché «pene»
– ci troviamo di fronte a limitazioni extra delictum delle libertà
fondamentali che contraddicono tutti i principi elementari del modello
garantista del diritto penale, primo tra tutti quello di retributività, nulla
poena sine crimine, stabilito dall’art. 25, secondo comma della Costituzione. A
questo armamentario di misure di prevenzione personali si è poi aggiunto, in
questi ultimi anni, un’altra lunga serie di misure cosiddette «atipiche»,
prodotte tutte dalla solita, compulsiva decretazione d’urgenza: i cosiddetti
«daspo». Nato con il cosiddetto «daspo sportivo» introdotto dalle leggi n. 377
del 2001 e n. 210 del 2005 (quale «divieto di accesso alle manifestazioni sportive»
dei violenti), questo strumento di controllo sociale ha avuto un’enorme
espansione con l’introduzione del cosiddetto «daspo urbano» nel decreto-legge
Minniti n. 14 del 20.2.2017, convertito nella legge n. 48 del 18.4.2017, che ha
aumentato l’indeterminatezza sia dei suoi presupposti che dei suoi destinatari
e dei luoghi tutelati. Creata a tutela della «sicurezza urbana» e del «decoro»
della città4, questa nuova figura si articola in una serie di misure di
crescente gravità: l’ordine municipale di allontanamento per 48 ore di quanti
impediscano o limitino il libero accesso a determinati spazi con parcheggi o
commerci abusivi o atti contrari alla pubblica decenza; il divieto di accesso a
uno o più d’uno di tali spazi emesso dal Questore, in caso di reiterazione di
tali condotte, per una durata non superiore a sei mesi e da sei mesi a due anni
ove il malcapitato sia stato condannato negli ultimi cinque anni per reati
contro la persona o il patrimonio; il divieto di accedere o di avvicinarsi a
locali pubblici da uno a 5 anni, emesso dal Questore contro chi sia stato
condannato per vendita di stupefacenti, unitamente talora all’obbligo di
presentarsi almeno due volte la settimana presso gli uffici della polizia e al
divieto di allontanarsi dal comune di residenza. Ovviamente anche i destinatari
di queste misure sono persone emarginate – prostitute, clochard, mendicanti,
immigrati, tossicodipendenti – oppure attivisti politici colpevoli di
manifestazioni di protesta in tema di ambiente, o in difesa dei diritti dei
migranti o del diritto alla casa. A essi il decreto-legge n. 123 del 2023 ha
aggiunto i minorenni trovati in possesso di droga, per i quali viene previsto
il daspo da un uno a tre anni, oltre all’arresto in flagranza ove siano
sorpresi a spacciare stupefacenti anche di lieve entità oppure in caso di
violenza o resistenza a pubblico ufficiale. Ha inoltre previsto, per i genitori
che non mandino i figli alla scuola dell’obbligo, la pena fino a due anni di
reclusione. L’argomento demagogico a sostegno di tutto questo diritto della
crudeltà è la sicurezza, che non vuol più dire, nel lessico populista,
sicurezza sociale del lavoro e della sussistenza, né tanto meno sicurezza
delle libertà contro gli abusi giudiziari e polizieschi, secondo la nozione di
Montesquieu5, ma unicamente sicurezza dalla sola criminalità di strada, e non
certo da quella dei potenti. È questo il messaggio classista delle campagne
sulla sicurezza, favorite dalla centralità che, come ha ben mostrato Tamar
Pitch6, è stata assunta nell’immaginario penalistico dalle vittime, tanto
visibili nei reati di strada quanto invisibili nei delitti dei potenti, come le
corruzioni, le bancarotte, le evasioni e le frodi fiscali e perfino il crimine
organizzato. Con due effetti regressivi: l’identificazione illusoria, nel senso
comune, tra sicurezza e diritto penale e la rimozione, dall’orizzonte della
politica, delle politiche sociali di inclusione, certamente assai più costose
e impegnative ma anche le sole in grado di aggredire e ridurre le cause
strutturali della criminalità.
Politiche contro i poveri
Infine l’ultimo capitolo della crudeltà nel diritto è
quello riguardante le politiche disumane contro i poveri. Il governo di estrema
destra di Giorgia Meloni ha inaugurato l’attuale legislatura non solo con le
leggi dirette a sabotare i salvataggi in mare – con conseguente
corresponsabilità morale nelle centinaia di persone affogate – e con l’attacco
alla libertà di riunione, ma anche con i condoni e le agevolazioni fiscali a
favore dei ricchi e con l’abolizione di quella miserabile misura, il reddito di
cittadinanza, che era stata introdotta nella precedente legislazione e aveva
levato dalla miseria assoluta circa un milione e 300.000 famiglie; sicché
l’Italia – con una povertà che ha raggiunto la cifra enorme di 5.800.000
poveri assoluti – è tornata a essere il solo paese europeo privo di garanzie
della sussistenza. Hanno fatto seguito la sostanziale riduzione della spesa
sanitaria, l’aumento delle spese militari, la non iscrizione all’anagrafe dei
genitori non biologici, la conseguente menomazione dei diritti civili dei
bambini nati da coppie omosessuali, la consueta aggressione ai magistrati che
indagano su persone dell’area di governo e, infine, l’attacco all’uguaglianza
delle persone e all’unità della Repubblica con la legge sull’autonomia regionale
differenziata. Si rivela, in queste politiche contro i poveri e a favore dei
ricchi, un aspetto ulteriore dell’involuzione del nostro sistema politico
realizzatasi in questi ultimi tre decenni e precipitata, con l’attuale governo,
in un suo mutamento di paradigma: l’alleanza perversa tra liberismo e populismi
di tipo nazionalista e parafascista. Le politiche liberiste, con la loro
aggressione alle garanzie dei diritti dei lavoratori e la precarizzazione dei
rapporti di lavoro, hanno distrutto il vecchio diritto del lavoro, sopprimendo
l’uguaglianza dei lavoratori che è, essenzialmente, un’uguaglianza nei
diritti. Hanno disgregato la composizione sociale del mondo del lavoro, ponendo
fine all’unità, alla solidarietà e perciò alla soggettività politica del
movimento operaio. Hanno così creato le basi sociali dei populismi, che le
campagne demagogiche sulla sicurezza e le ideologie nazionaliste, identitarie e
razziste hanno riaggregato in chiave identitaria e reazionaria dando vita a
nuove soggettività politiche basate sull’ostilità a nemici comuni, sulla
comune intolleranza per i differenti e sulla paura e il rancore contro capri
espiatori: i migranti e la piccola delinquenza di strada e di sussistenza. Il
conflitto sociale ha così cambiato direzione. Non è più la vecchia lotta di
classe degli operai contro i padroni, ma la concorrenza al ribasso tra
lavoratori precari e la lotta ai comuni nemici, identificati con i soggetti
più emarginati della società: non più, in breve, la lotta alle disuguaglianze,
ma la lotta alle differenze. A loro volta le destre populiste hanno ricambiato
questo contributo al loro successo con tre non meno rilevanti contributi al
successo delle politiche liberiste. Il primo contributo è consistito nel farsi
strumenti di tali politiche a favore dei ricchi e contro i poveri, riducendo le
imposte e con esse le spese sociali, abolendo sussidi e previdenze, tollerando
ed anzi favorendo l’evasione fiscale e perfino promuovendo un diritto penale
massimo e inflessibile per i deboli e minimo e garantista per i potenti. Il
secondo contributo è stato il verboso e demagogico sovranismo, e perciò la
tendenziale ostilità, in difesa di un’illusoria e ormai scomparsa sovranità
nazionale, alle forme odierne di integrazione sovranazionale, dall’Unione
Europea all’Onu, e perciò ai limiti e ai vincoli che da una sfera pubblica
sovranazionale potrebbero provenire ai mercati. Il terzo contributo,
strumentale rispetto ai primi due e perfettamente congeniale a tutti i
populismi, è stata la semplificazione e verticalizzazione dei sistemi
politici, fino all’ultimo progetto avanzato dalla destra al governo, quello del
premierato elettivo, diretto a ridurre, con la maggioranza assoluta dei seggi
concessa alla maggioranza relativa ottenuta nelle elezioni, sia il pluralismo
politico, per la neutralizzazione che ne seguirebbe delle opposizioni, che il
pluralismo istituzionale, per l’occupazione resa possibile di tutto l’apparato
pubblico, incluse le istituzioni di garanzia, da parte delle forze di maggioranza
e per esse del loro capo. Sono mutamenti istituzionali suggeriti e pretesi dai
mercati. Per poter essere impotente e subalterna ai poteri economici globali,
la politica deve essere potente nei confronti della società. Per poter
devastare il diritto del lavoro, ridurre le spese sociali, impoverire i poveri
e arricchire i ricchi, deve rafforzare la sua capacità di governo e di
repressione delle sue vittime. E a tale scopo è assai più funzionale un
esecutivo forte, tanto meglio se concentrato in una sola persona, che
parlamenti divisi tra troppi gruppi parlamentari, capaci di esprimere incerte e
precarie coalizioni di governo, condizionati da partiti presenti nella
società, da lotte sociali e da conflitti culturali. È esattamente questa la
governabilità, ottenuta rafforzando i governi, esautorando i parlamenti,
distruggendo i partiti, in breve verticalizzando e personalizzando i sistemi
politici onde renderli funzionali alla loro subordinazione all’economia7. La
democrazia entra così in crisi in tutte le sue dimensioni, quella formale o
politica della rappresentanza e quella sostanziale o sociale della garanzia dei
diritti. Oggi la gerarchia dei poteri si è ribaltata. Al vertice si sono
collocati quei nuovi sovrani assoluti che sono i mercati globali, che di fatto
condizionano e orientano l’azione di governo, tanto responsabile nei loro
confronti quanto irresponsabile nei confronti dei parlamenti e dei cittadini.
La comunicazione politica è sempre più solamente dall’alto verso il basso e
sempre meno dal basso verso l’alto: non sono i rappresentati che comunicano dal
basso istanze e proposte alla sfera pubblica, ma sono al contrario i
rappresentanti che comunicano dall’alto la loro agenda politica per il tramite
dei media e dei partiti. Le elezioni ormai, grazie alle liste bloccate e ai
premi di maggioranza, hanno la sola funzione di offrire al sistema di potere
esistente la necessaria legittimazione «democratica». In queste condizioni la
politica non può che obbedire ai mercati, dai quali oltre tutto, venuto meno
il finanziamento pubblico, essa è finanziata. È la politica praticata dal
fascio-liberismo dei Trump, dei Bolsonaro, degli Orbán, dei Milei, delle
Meloni e dei Salvini, che aggrediscono diritti sociali e lavoro, abbassano le
imposte, tollerano le devastazioni dell’ambiente, reprimono o comunque
emarginano il dissenso e danno vita, con le loro disumane politiche contro i
migranti, a un esercito di lavoratori clandestini, vulnerabili e senza diritti,
vittime dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento illimitato. Per un
simile ruolo non servono classi di governo formate da persone di valore e
dotate di competenza e di spirito pubblico. Serve esattamente il contrario: una
corte di dipendenti, che come avviene in tutte le oligarchie siano cooptati per
la loro fedeltà, ben più che per le loro capacità e la loro
rappresentatività.
L’abbassamento dello spirito pubblico
Il risultato di queste pratiche spietate è un generale
abbassamento dello spirito pubblico. Il consenso da esse ottenuto, presentato
di solito come un loro avallo «democratico», è in realtà il segno di un
crollo del senso morale a livello di massa. Quando la disumanità,
l’immoralità e l’indifferenza per le sofferenze, per la disperazione e per le
morti in mare sono praticate, esibite e ostentate dalle pubbliche istituzioni,
esse non solo sono legittimate, ma sono anche assecondate e alimentate. Non capiremmo,
altrimenti, il consenso di massa di cui godettero il fascismo e il nazismo.
Queste politiche inique, seminando la paura e l’odio per i diversi, svalutando
i sentimenti elementari di uguaglianza e solidarietà che formano i presupposti
di qualunque democrazia, screditando con la diffamazione la pratica del
soccorso di chi è in pericolo di vita, stanno fascistizzando il senso comune,
ricostruendo le basi ideologiche del razzismo e deformando l’identità
democratica dell’Italia e dell’Europa. Stanno perciò producendo, oltre alle
violazioni atroci dei diritti umani, un danno gravissimo alle basi sociali e
ideali della nostra democrazia. Come ho detto all’inizio, quando la
disumanità, l’immoralità e l’indifferenza per le sofferenze e per le morti in
mare sono praticate e ostentate dalle istituzioni, esse diventano contagiose e
si normalizzano. Non capiremmo, senza questa corruzione del senso morale
operata dall’esibizione dell’immoralità ai vertici dello Stato, il consenso di
massa di cui godettero il fascismo e il nazismo e di cui hanno goduto o godono,
nei loro paesi, autocrati come Trump e Bolso- naro, Orbán ed Erdogan. Queste
politiche crudeli hanno avvelenato e incattivito le nostre società. Hanno
seminato la paura e l’odio per i diversi. Hanno screditato la pratica
elementare del soccorso di chi è in pericolo di vita e, con essa, i normali
senti- menti di umanità che formano il presupposto elementare della
democrazia. Va aggiunto che le politiche xenofobe contro i migranti, al di là
della propaganda para-fascista utilizzata a loro sostegno dal governo italiano,
sono sostanzialmente condivise, in forme e in misure diverse, da tutti i paesi
europei, accomunati da una guerra crudele contro i migranti. L’Unione Europea
era nata contro i razzismi e i nazionalismi, contro i genocidi e i campi di
concentramento, i muri, i fili spinati, le oppressioni e le discriminazioni
razziali. Questa identità sta oggi crollando, insieme ai «mai più» alle
discriminazioni proclamati 70 anni fa contro gli orrori del passato e oggi
contraddetti dalle nostre politiche di esclusione. È una contraddizione che,
se non risolta, non consentirà di continuare a proclamare decentemente come
«valori dell’Occidente» i diritti fondamentali, i quali sono universali e
indivisibili oppure non sono. Lo stesso diritto di emigrare, non dimentichiamo,
è un diritto fondamentale vigente, stabilito dalla Dichiarazione universale
dei diritti umani e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del
1966 ed anche dall’art. 35 della Costituzione italiana. È anche il più antico
dei diritti umani, essendo stato formulato fin dal secolo XVI da Francisco De
Vitoria a sostegno della conquista del «nuovo mondo»8, e poi rivendicato da
John Locke, che lo pose alla base del diritto alla sopravvivenza garantita a
tutti, egli scrisse, dalla possibilità di emigrare «in qualche parte interna e
deserta dell’America», giacché «vi è terra sufficiente nel mondo da bastare
al doppio dei suoi abitanti»9. Da allora il diritto di emigrare divenne una
norma fondamentale del diritto internazionale consuetudinario a sostegno delle
colonizzazioni. Allora erano solo gli europei a poterlo esercitare, per
invadere e depredare il resto del pianeta, grazie anche al diritto di muovere
guerra contro chiunque si fosse opposto al suo legittimo esercizio: cosa che fu
fatta, con la distruzione delle civiltà precolombiane e il massacro di decine
di milioni di indigeni. Oggi che l’asimmetria si è capovolta, e non sono più
gli europei, ma quanti fuggono dai paesi impoveriti dalle nostre politiche
predatorie a esercitare il diritto di emigrare, l’esercizio di quel diritto si
è capovolto in delitto, e lo si reprime con la stessa feroce durezza con cui
lo si brandì alle origini della civiltà moderna a scopo di conquista, di
rapina e colonizzazione. Sulla questione migranti si gioca dunque l’identità
democratica non solo dell’Italia, ma anche dell’Europa e di tutti i paesi
ricchi dell’Occidente. Giacché queste politiche disumane pongono in questione
non solo il diritto alla vita e la dignità dei naufraghi, ma anche la dignità
e la credibilità democratica dei nostri paesi. Leggi e pratiche contro i
migranti sono infatti responsabili del silenzioso massacro prodotto dai
respingimenti alle frontiere e dai divieti di sbarco: sono molte migliaia di
vittime, la cui unica colpa è l’esser nati in paesi depredati dapprima dalle
nostre colonizzazioni e poi dalla nostra globalizzazione. Le loro morti, le
loro discriminazioni, le loro oppressioni sono la negazione di tutti i nostri
conclamati valori e devono pesare sulle nostre coscienze onde ad esse si ponga
fine come a una vergogna intollerabile. Una politica razionale e antirazzista
dovrebbe muovere, realisticamente, dalla consapevolezza che i flussi migratori
sono fenomeni strutturali e irreversibili, frutto dell’odierna globalizzazione
che né le leggi, né i muri, né le polizie di frontiera potranno fermare, ma
solo rendere clandestini e drammatizzare, consegnando i migranti alla
repressione, all’emarginazione a allo sfruttamento. Una simile politica
dovrebbe addirittura accettare il fenomeno migratorio come un rimedio benefico
al declino demografico dei paesi ricchi, dove i giovani sono sempre di meno e i
vecchi sono sempre di più. Dovrebbe perciò fare l’esatto contrario di ciò
che fanno oggi, non solo in ItLe dderialia, quasi tutte le forze politiche:
anziché cavalcare e alimentare razzismi e paure, far maturare nel senso comune
l’idea che il fenomeno migratorio è oggi l’autentico fatto costituente – e il
popolo dei migranti l’autentico soggetto costituente – di un futuro ordine
mondiale che finalmente riunisca i popoli – oggi divisi dai confini, dalle
leggi razziste e dai nazionalismi l’un contro l’altro armati – in un unico
popolo della Terra, meticcio e differenziato, ma accomunato dall’effettiva
uguaglianza di tutti gli esseri umani, dal rispetto associato a tutte le loro
differenze e dalla rimozione o riduzione delle loro disuguaglianze.
L’alternativa democratica: il progetto di un
costituzionalismo globale
La crudeltà del diritto va purtroppo ben al di là degli
orrori italiani finora illustrati. È una crudeltà che si manifesta in maniera
ancor più disumana a livello mondiale: nella crescita esponenziale della
disuguaglianza globale, nelle forme di sfruttamento schiavistico del lavoro e,
soprattutto, nelle guerre. Disuguaglianza e sfruttamento sono anche l’effetto
di un capovolgimento avvenuto nel rapporto tra politica e diritto. A causa
dell’asimmetria, generata dalla globalizzazione, tra il carattere planetario
dei poteri economici e finanziari e il carattere ancora prevalentemente statale
della politica e del diritto, non è più la politica che governa l’economia
garantendo la libera concorrenza tra le imprese, ma sono i grandi poteri
economici e finanziari che mettono gli Stati in una concorrenza al ribasso,
spostando i loro investimenti nei paesi in cui possono sfruttare il lavoro in
forme schiavistiche, devastare impunemente l’ambiente, corrompere i governi e
non pagare le imposte. Di qui l’abbassamento delle garanzie del lavoro e delle
spese sociali anche nei paesi più avanzati. Dobbiamo allora essere consapevoli
del fatto che questa crudeltà del diritto contrasta non solo con i principi
costituzionali stabiliti nelle costituzioni democratiche e nelle tante carte
inter- nazionali dei diritti umani, ma equivale alla negazione della ragion
d’essere del diritto medesimo, consistente nel suo ruolo di legge del più
debole contro la legge del più forte che vigerebbe in sua assenza e perciò
nei limiti e nei vincoli da esso imposti alla legge selvaggia dei più forti.Di
qui la necessità di una lotta per il diritto – secondo il bel titolo di un
vecchio libro di Rudolf von Jhering – o meglio di una lotta per i diritti,
cioè di una battaglia dalla quale dipende il futuro dell’umanità. Di qui,
aggiungo, il ruolo e il fascino nuovo di una cultura giuridica che volesse
impegnarsi in questa battaglia per la costruzione del futuro. È una battaglia
che consiste nel prendere sul serio i principi di pace e di uguaglianza e i
diritti fondamentali stabiliti in tante carte costituzionali e internazionali e
nel leggere la loro distanza dalla realtà come un insieme di violazioni
giuridiche, per commissione o per omissione, di tali principi. A cosa si devono
infatti queste violazioni? Si devono, chiaramente, all’assenza di garanzie,
inteso con «garanzie» quei divieti e quegli obblighi correlativi a quelle
aspettative negative o positive in cui consistono la pace e tutti i diritti
fondamentali. Diversamente dai diritti patrimoniali, infatti, che nascono
insieme alle loro garanzie – il credito simultaneamente al debito, il diritto
reale di proprietà simultaneamente al divieto di turbarne l’esercizio – la
stipulazione della pace e dei diritti fondamentali non comporta la simultanea
esistenza delle loro garanzie, le quali invece devono essere introdotte insieme
alle relative istituzioni. Non basta infatti enunciare l’imperativo della pace,
come fa la carta dell’Onu, perché non si producano le guerre, oppure i diritti
alla salute o all’istruzione, come fanno i patti del 1966 sui diritti economici
e sociali, perché nascano ospedali e scuole. È necessario che le garanzie
della pace e dei diritti vengano introdotte da norme di attuazione, le quali
peraltro sono logicamente implicate ed imposte dalle aspettative nelle quali
consistono la pace e i diritti. E quali sono le garanzie della pace? Esse
consistono, come già scrisse Thomas Hobbes quasi quattro secoli fa10, nel
disarmo globale e totale che è la sola garanzia in grado di rendere
impossibili le guerre: precisamente nella previsione e nella severa punizione
come crimini contro l’umanità della produzione e del commercio non soltanto
delle armi nucleari, ma di tutte le armi da fuoco. Solo la severa proibizione
di tutte le armi da sparo può rendere impossibili le guerre, disarmare le
formazioni terroristiche e le organizzazioni criminali e ridurre i 460.000
omicidi commessi ogni anno nel mondo per la maggior parte con armi da fuoco.
Occorre a tal fine far crescere, nel senso comune, il riconoscimento della
corresponsabilità morale, in ogni guerra e in ogni assassinio, dei produttori
e dei venditori di armi. Giacché è da questi produttori di morte che sono
armati eserciti, associazioni criminali, bande terroristiche e assassini. I
soli ostacoli a questa unica, effettiva garanzia della pace e della sicurezza
sono quelli opposti dai gigante- schi interessi delle industrie e del commercio
delle armi e dai miserabili poteri politici ad essi asserviti o che di essi si
servono a fini di potenza. Dall’abolizione delle armi seguirebbe il passaggio
della società internazionale dallo stato di natura allo stato di diritto, una
generale civilizzazione del costume e delle relazioni sociali e la crescita
della maturità intellettuale e morale dell’intera umanità. Lo stesso si dica
delle altre grandi catastrofi che, in assenza di garanzie, pesano sul nostro
futuro. La garanzia più efficace della salvaguardia della natura è
l’istituzione di un demanio planetario che sottragga alla privatizzazione e
alla dissipazione i beni vitali della natura, come l’acqua potabile, l’aria
pulita, le grandi foreste e i grandi ghiacciai. Le garanzie dei diritti alla
salute, all’istruzione e alla sussistenza, stabiliti nei Patti del 1966, sono
la creazione di istituzioni globali di garanzia primaria che assicurino a tutti
le prestazioni sanitarie, quelle scolastiche, l’alimentazione di base, salari
minimi stabiliti per legge e redditi di base per tutti gli abitanti del
pianeta, nonché il finanziamento di tali istituzioni mediante una fiscalità
globale realmente progressiva. Le garanzie delle libertà fondamentali
consistono nell’istituzione di Tribunali penali obbligatori e di una Corte
costituzionale globale in grado di censurare le loro violazioni come atti
illeciti o come atti invalidi. È questo il progetto di una Costituzione della
Terra che abbiamo progettato e che, come Costituente Terra, stiamo diffondendo,
sollecitando tutti coloro che sono interessati a questa impresa a proporre
emendamenti e integrazioni11. Non si tratta di un obiettivo irrealistico. Si
tratta della sola risposta razionale e realistica, nell’interesse di tutti,
alle terribili sfide globali in grado di assicurare la sopravvivenza del genere
umano. Dobbiamo infatti respingere come ideologico il realismo volgare di chi
ritiene che non esistano alternative a ciò che di fatto accade, così
naturalizzando la realtà sociale – la politica, il diritto, l’economia – e
ignorando la realtà naturale delle catastrofi incombenti. Il vero problema è
il tempo. I processi costituenti sono più lenti e difficili dei processi
distruttivi, purtroppo in gran parte irreversibili. E potremmo non fare in
tempo a formulare nuovi «mai più» costituzionali.
________________________
Note
1 M. Foucault, Bisogna difendere la società, trad. it. di
M. Bertani, A. Fontana, Feltrinelli, Milano 1998, p. 221.
2«La severità delle pene si adatta di più al governo
dispotico, il quale ha il terrore come principio, che non alla monarchia e alla
repubblica [...] Si potrebbe provare facilmente che in tutti o quasi gli Stati
europei la diminuzione o l’aumento delle pene ha sempre coinciso con
l’avvicinarsi o l’allontanarsi della libertà [...] La mitezza impera nei
governi moderati». Ch. Montesquieu, De l’esprit des lois (1748), trad. it., Lo
spirito delle leggi, a cura di S. Cotta, Utet, Torino 1965, parte prima, libro
VI, capo IX, pp. 168-9.
3 Basile e Zuffada calcolano in circa 13.000 le persone
mandate al confino per motivi politici. Ricordano anche che il confino per
motivi politici era già stato applicato, in epoca liberale, ad anarchici, a
socialisti e perfino ai non interventisti nella guerra 1915-1918, sulla base
della legge Crispi n. 316. F. Basile, E. Zuffada, Manuale delle misure di
prevenzione. Profili sostanziali, Giappichelli, Torino 2021, p. 12.
4 Ricordo in proposito, contro questo singolare bene
giuridico, il libro di T. Pitch, Contro il decoro. L’uso politico della
pubblica decenza, Laterza, Roma-Bari 2013.
5 «La libertà politica consiste nella sicurezza, o per lo
meno nella convinzione che si ha della propria sicurezza. Questa sicurezza non
è mai posta in pericolo maggiore che nelle accuse pubbliche e private. È
dunque dalla bontà delle leggi penali che dipende principalmente la libertà
del cittadino». Montesquieu, Lo spirito delle leggi, cit., vol. I, libro XII,
cap. II, p. 321.
6 T. Pitch, La società della prevenzione, Carocci, Roma
2006 e, da ultimo, Ead., Il malinteso della vittima. Una lettura femminista
della cultura punitiva, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2022.
7 Giova ricordare che l’espressione «governabilità» entrò
nel lessico politico soprattutto dopo l’uso fattone nel 1975 da M. Crozier,
S.P. Huntington, J. Watanuki, La crisi della democrazia. Rapporto sulla
governabilità delle democrazie alla Commissione Trilaterale, Franco Angeli,
Milano 1977 (la Commissione Trilaterale è un consesso di circa 300 notabili in
rappresentanza degli Stati Uniti, dell’Europa e del Giappone), nel quale si
affermò che i problemi della «governabilità nascono da un eccesso di
democrazia» e si lamentò il sovraccarico delle domande di giustizia e di
garanzie dei diritti, non sostenibile dai mercati.
8 F. de Vitoria, De indis recenter inventis relectio prior
(1539), in E. Nys (a cura di), De indis et de iure belli relectiones.
Relectiones theologicae XII, Oceana, New York 1964, pp. 233-44 (sect. II, §§
1-7).
9 J. Locke, Two Treatises of Government. Second Treatise
(1690); trad. it. di L. Pareyson, Due trattati sul governo. Secondo trattato,
Utet, Torino 1968, cap. V, § 36, pp. 266-7.
10 Hobbes afferma che se gli uomini vogliono la pace e la
sicurezza, «l’unica maniera è quella di conferire tutto il loro potere e la
loro forza a un solo uomo o a un’assemblea di uomini [...] Fatto questo, la
moltitudine così unita si chiama Stato, in latino civitas [...] a cui dobbiamo
la nostra pace e la nostra difesa». T. Hobbes, Leviathan, or The Matter, Forme
and Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill (1651); trad. it. a
cura di R. Santi, Leviatano, ossia la materia, la forma e il potere di uno
stato ecclesiastico e civile, Bompiani, Milano 2001, cap. XVII, § 13, pp.
281-3.
11 Ho sostenuto più volte la necessità di un
costituzionalismo globale. Tra gli scritti più recenti richiamo: L. Ferrajoli,
Costituzionalismo oltre lo Stato, Mucchi, Modena 2017; Id., La costruzione
della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale, Laterza, Roma-Bari
2021, cap. IV, pp. 176-224 e cap. VIII, pp. 394-450; Id., Perché una
Costituzione della Terra, Giappichelli, Torino 2021; Id., Per una Costituzione
della Terra. L’umanità a un bivio, Feltrinelli, Milano 2022 (che reca in
appendice un progetto in 100 articoli di una Costituzione della Terra).
____________________________
● Testo tratto da: (a cura di) Massimo La
Torre, Charlie Barnao, Attilio Alessandro Novellino, Il ritorno della crudeltà.
Il diritto come tormento, Milieu, Milano 2025.
● Luigi Ferrajoli (Firenze, 1940) è un noto
giurista, filosofo del diritto e accademico italiano, professore emerito
all’Università Roma Tre. Esponente di spicco di Magistratura Democratica negli
anni '70, è il principale teorico del garantismo penale, sostenendo la
subordinazione del potere giudiziario ai diritti fondamentali.
immagine di Cinzia Farina
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