venerdì 22 novembre 2013

Il contratto di lavoro e la condizione precaria

 di Gianni Giovannelli

Il diritto del lavoro negli ultimi trent’anni ha vissuto una parabola, che oggi sembra arrivata a compimento. Dal licenziamento indiscriminato degli anni ’50, si è passati negli anni ’70 ad una sua regolamentazione a tutela del  lavoratore. Oggi, dopo il Collegato Lavoro e la legge Fornero, stiamo ritornato al totale arbitrio dell’impresa, nel nome di un’idea di flessibilità che si crede adeguata alle trasformazioni del processo di valorizzazione e della prestazione lavorativa, ma che, nella quotidianità, è tracimata in subalternità legislativa e culturale. Un excursus attraverso i principali passaggi della filosofia del giuslavorismo contemporaneo che hanno contribuito alla progressista  costruzione della condizione precaria

Riteniamo utile procedere ad un esame critico della filosofia (intesa ovviamente come filosofia del diritto, nella definizione hegeliana) che accompagna i continui mutamenti delle norme poste a regolamentare (anzi: disciplinare) il contratto di lavoro; solo così potremo cogliere l’essenza di un complessivo meccanismo tecnico giuridico concepito e attuato in funzione di una pianificata accelerazione del processo di precarizzazione in atto.
L’attuale struttura di comando deve adeguare alle esigenze di un’economia strutturalmente finanziarizzata il sinallagma [1] che consente agli organizzatori della produzione di creare profitto, di intercettare la ricchezza; i beni immateriali per loro natura non tollerano limiti territoriali (non temono i confini di stato) e il sistema di cooperazione sociale prescinde ormai dall’orario rigido tradizionale (sia esso a giornata o a turno continuo avvicendato), invadendo il tempo intero delle singole esistenze, di ogni soggetto che si materializza, al tempo stesso, come atomo di collettività e come individuo parcellizzato (solo).
Il sinallagma è un nesso di reciprocità, una condizionalità necessariamente reciproca; la prestazione richiede il corrispettivo nell’ambito del negozio giuridico. Il nostro attuale codice civile individua subito (articolo 2094) i termini della questione; il (libero cittadino) subordinato (operaio o impiegato non importa) si obbliga mediante retribuzione a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. La misura (l’oggetto) di questo contratto è quella di un tempo comunque limitato. L’articolo 2107 del codice civile non lascia dubbi: la durata giornaliera e settimanale  non può superare i limiti stabiliti. Il legislatore presuppone dunque una precisa demarcazione fra il tempo di lavoro e il tempo di non lavoro; l’ora lavorata è certamente una parte della vita che appartiene all’operaio (o impiegato) ma non in quanto tale, bensì in forma di lavoro messo a valore nell’impresa. Il nesso tradizionale di reciprocità (il sinallagma appunto) si fonda ed appoggia sulla individuazione esatta, matematica, del tempo di lavoro retribuito: lo scontro contrattuale si adegua. L’imprenditore cerca di avere più tempo con meno denaro; il lavoratore punta ad aumentare il salario riducendo l’orario. Noi sappiamo tuttavia che grazie alla crescita delle industrie informatiche le imprese e i lavoratori possono rimanere in collegamento indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano (annotava già nel 1994 Saskia Sassen, Le città nell’economia globale,  Il Mulino, Bologna, p. 13). La vendita delle merci, a sua volta, ha subito una profonda trasformazione; la struttura che acquisisce gli ordini non è più al servizio della fabbrica, ma la comanda, la determina, la dirige. Sono venuti meno dunque sia il luogo che il tempo come caratteristiche dominanti della prestazione e del contratto. E, necessariamente, si avvia a mutare la codificazione giuridica del lavoro da parte dell’apparato di comando.
Possiamo cogliere subito la trasformazione già nel metodo utilizzato per corrispondere la retribuzione. L’articolo 1277 del codice civile (ancora vigente) dispone che il salario sia pagato con moneta avente corso legale. In contanti, dunque. Ma la legge 214/2011 (senza abrogare espressamente la disposizione) vieta l’uso del contante oltre i mille euro. Non è solo questione di forma e di garanzia (anche: sappiamo bene che il saldo tramite circuito bancario consente l’insolvenza ai danni delle moltitudini); il lavoratore viene tracciato ed obbligato a mettere entrate e uscite sotto il pieno controllo della banca, della finanza, dello stato. Mediante i pagamenti per bonifico e non più per contanti i salariati divengono immediata preda delle manovre fiscali, senza possibilità di fuga. Inoltre il sistema di consumo si traduce in costante flusso di comunicazioni per l’apparato d’impresa; spendendo nel tempo libero con la carta di credito ogni singolo soggetto collabora fornendo merce-notizia, merce-informazione. Questa trasformazione del corrispettivo è una modifica arbitraria, imposta unilateralmente in assenza del formarsi di una volontà comune; è già un segno palese di quanto l’attuale filosofia giuslavoristica stia preparandosi a divenire anche esplicitamente (non democratica ma) fondata sul dispotismo (siamo ben oltre il tradizionale autoritarismo dei governi paleocapitalisti).

La scienza e filosofia del diritto del lavoro in Italia (parliamo naturalmente del periodo successivo al fascismo) può essere divisa in tre periodi assai diversi fra loro, e separati da una evidente discontinuità: dal 1948 al 1970; dal 1970 al 1989 ; dal 1989 ad oggi.
Nel primo dopoguerra assunzioni e licenziamenti avvengono sulla base di poche regole, così come allo stretto necessario si riduce l’intervento del legislatore. Il Codice del lavoro edito nel 2013 dal Gruppo 24 ore ha 2292 pagine; solo 368 (compreso il codice civile e partendo dal 1923) precedono il 1970, il resto è successivo (dopo il 1990 sono oltre 1600 pagine, una marea). Fino al 1966 la legge (articoli 2118 e 2119) consente il licenziamento immotivato, perfino quello politico e discriminatorio, con il solo obbligo di preavviso (e con la perdita della liquidazione in caso di giusta causa). L’unico argine difensivo stava nel contratto collettivo o negli accordi interconfederali. Le grandi fabbriche (soprattutto quelle metalmeccaniche) avevano un effetto trainante; quello che si otteneva in ragione di un rapporto di forza veniva successivamente recepito (ed esteso a tutti) secondo la dialettica parlamentare. La stessa legge del 1966 (la prima che limiti i licenziamenti, con la reintegrazione limitata ai soli casi di discriminazione politica, religiosa o sindacale) recepisce l’accordo interconfederale precedente. I lavoratori (quelli con un orario e un luogo) si associano in gruppi organizzati di fabbrica; lo sciopero (cesura del tempo, abbandono del luogo) è lo strumento di pressione (e si discute se sia o meno consentito, o quando, o in quali forme). Fino al 1970 l’insieme degli accordi sindacali contiene tutele maggiori rispetto alla legge, anche quanto a welfare (i circoli sportivi, le colonie aziendali estive per i figli dei dipendenti, i cral, l’assistenza medica, l’edilizia popolare, i fondi pensione). Il salario (diretto e indiretto) nelle grandi strutture è ben diverso da quello che tocca al resto dei lavoratori; entrare in ditta costituisce un’aspirazione, rappresenta sicurezza per il futuro.
Le lotte dell’autunno caldo e la nascita di un sindacalismo radicale di base (saldatosi rapidamente con le avanguardie politiche) mutano il quadro. La fabbrica si era diffusa nel territorio, la città si andava articolando essa stessa in una sorta di complessivo apparato produttivo, con nuovi soggetti per protagonisti. La necessità di riprendere il controllo impone allo stato di intervenire con provvedimenti nuovi, radicali, capaci di ricostituire il rapporto fiduciario, ben oltre la capacità di contrattazione dei lavoratori e superando le sacche di resistenza imprenditoriali. La legge del 1970 introduce un vero divieto di licenziamento, e, per la prima volta in Europa, il divieto è accompagnato dall’obbligo di reintegrazione effettiva nel posto di lavoro (la cosiddetta tutela reale). Ed insieme la legge provvede al varo di un complesso sistema di ammortizzatori sociali  (dalla cassa d’integrazione prolungata fino a sei-sette anni al trattamento per la successiva disoccupazione, legge 164/75), di un sistema di garanzie in caso di malattie e infortuni (viene sottratto all’impresa il controllo sulla idoneità al lavoro), di una più ampia tutela delle donne (legge di parità, 1977) e della libertà in azienda (legge 300/70). L’insieme di tutele legislative diventa più ampio (assai più ampio) di quello ottenuto per via contrattuale collettiva (sia nazionale che aziendale); il sindacato fra il 1970 e il 1989 non ha avuto la forza di chiedere ed imporre più di quello che proveniva dalle due camere (non di rado accettando deroghe peggiorative, sotto pressione imprenditoriale). Il conflitto sociale diffuso (reale o anche solo potenziale) si era posto come interlocutore diretto delle istituzioni, senza mediazioni, assumendo l’abito più diverso, sia nel metodo (a volte violento, altre volte costruttivo) sia nella forma (collettivi di base, consigli di zona, partecipazione a partiti o sindacati, comunità religiose, e così via). Era un movimentovero, articolato, non definibile e neppure codificabile.
La filosofia del diritto del lavoro, in questi vent’anni, è quella di rimuovere ragioni di conflitto, privilegia la necessità di pace sociale in fasi caratterizzate da impetuoso aumento dei livelli produttivi, di rapido cambiamento sociale, politico, produttivo. Ed anche l’università diviene davvero di massa.
Nel 1989 cade il muro di Berlino, vengono meno i blocchi contrapposti. E dilaga il computer. Poi cadono le frontiere europee, si prepara l’arrivo dell’euro. Certamente nel 1989 mancava fra i rappresentanti del sindacato e delle imprese la consapevolezza piena di ciò che stava accadendo; ma la fusione di est e ovest era per un verso la conseguenza della globalizzazione già iniziata e per altro verso un acceleratore del processo di finanziarizzazione.  Abbiamo preso dunque questa data come l’inizio di una nuova e diversa fase e, pertanto, di una nuova filosofia del diritto del lavoro; la caduta del muro coincide con la cosiddetta informalizzazione dei rapporti di lavoro, il progressivo venir meno della tutela codificata.
La scelta è quella di intervenire, con prelievo intermittente nell’ambito di una disponibilità richiesta invece come costante, nel bacino della manodopera, esercitando il comando al di fuori di qualsiasi garanzia concessa ai sottoposti; l’esistenza stessa viene messa a valore insieme al complessivo sistema di relazioni sociali della comunità. La nuova concezione del rapporto lavorativo viene chiamata impropriamente flessibilità in quanto, apparentemente, l’impegno richiesto viene considerato discontinuo, connesso a fluttuanti necessità delle imprese e dei mercati, privo di certezze. La pretesa flessibilità vive insieme ad un formidabile incremento della disoccupazione (e in particolare della disoccupazione giovanile), ad un potente allargamento della fascia di povertà all’interno delle aree ricche, allo stato di guerra permanente in un crescente numero di regioni, a flussi migratori che sfuggono spesso alle previsioni dei sociologi. Le organizzazioni tradizionali dei lavoratori stabili sono completamente estranee alle moltitudini di manodopera precaria, eppure l’intero ciclo dell’economia si fonda principalmente su questi ultimi; la crisi della rappresentanza costringe le vecchie strutture (che non si rassegnano al tramonto) ad arretramenti e mediazioni per sopravvivere. La contrattazione collettiva si caratterizza, conseguentemente, come deroga peggiorativa rispetto alla legge, al sistema codificato dei diritti acquisiti con lo scontro sociale. La rottura dell’unità sindacale è un segno di questa crisi; la scelta della firma separata attuata da Cisl e Uil contro la Cgil (in settori fondamentali come il metalmeccanico o il terziario) non è una mera competizione fra sigle ma una scelta strategica di posizionamento del ruolo delle confederazioni dentro la crisi e dentro le modifiche strutturali dell’economia.
Si ha così una sorta di inversione del meccanismo precedente; l’accordo (specie aziendale o di settore) riduce l’area delle tutele, si pone come deroga in peggio di quanto prevedono le leggi dello stato (in cambio, si sostiene, di un sia pur limitato accesso al lavoro e al reddito: il male minore in buona sostanza). Lo strumento normativo utilizzato in concreto per legittimare la modifica retributiva e normativa verso il basso sta nell’articolo 411 del codice di procedura civile: singoli lavoratori, con l’assistenza sindacale, accettano in transazione la riduzione del salario e a questo accordo lo stato riconosce valore di sentenza irrevocabile. E la forma dell’intesa stragiudiziale consente anche di introdurre nei licenziamenti collettivi criteri di scelta diversi da quelli di legge; la Corte di Cassazione ha più volte deliberato che estromettere i più anziani (o altre categorie deboli) è ammesso, se sorretto dalla firma dei rappresentanti dei lavoratori.
Per questa via si è successivamente pervenuti all’aumento delle quote di precariato consentito, specie a fronte del cosiddetto start up (l’apertura di nuove attività) o al dilagare della somministrazione e delle partite iva. La legge si è poi adeguata al mutato rapporto di forza, ha ratificato questi comportamenti diffusi, di volta in volta spostando i confini delle tutele. Questo processo di precarizzazione ha incontrato una certa resistenza fino al 2010, soprattutto per l’impegno del sindacalismo di base e della Fiom-Cgil; l’apparato di comando, senza mai arretrare, è andato tuttavia avanti con una certa qual circospezione, perfino con prudenza. L’esplosione della crisi ha prodotto, dal 2010, una rapidissima progressione dell’opera di smantellamento dei diritti; i due governi delle larghe intese (quello tecnico e quello politico) in pochi mesi hanno mutato radicalmente lo scenario, senza quasi incontrare resistenza. La precarizzazione generalizzata si presenta, sempre di più, come la condizioneordinaria nel rapporto di lavoro.
La legge 183/2010 (il collegato lavoro) ha inserito decadenze e limiti di ogni sorta, con effetti retroattivi giudicati legittimi dalla nostra Corte Costituzionale. La legge 92/2012 (nota come Fornero) ha sostanzialmente abrogato la reintegrazione nel posto di lavoro (la tutela reale, l’effettivo rientro in azienda, si riduce a pochi casi residuali) e contemporaneamente ha drasticamente affievolito le forme di ammortizzatori sociali anche nelle grandi fabbriche. Lo spettro del possibile licenziamento ha spinto i soggetti di fascia debole ad accettare accordi che comportano notevoli compressioni della retribuzione di fatto fino ad allora percepita.
Soprattutto ha subito una radicale mutazione lo strumento processuale del lavoro, ricondotto anch’esso ad una diversa filosofia del diritto. La legge che lo aveva istituito (la 533) porta la data del novembre 1973. Era un mezzo rapido, esente da spese anticipate, alla portata dei lavoratori che lo utilizzavano; in pochi mesi la controversia giungeva a conclusione, con il formalismo ridotto al minimo (i principi della scuola bolognese che lo aveva concepito stavano nella oralità, nella immediatezza e nella concentrazione, quelli del Chiovenda).
A partire dal 2010 il processo è stato sottoposto ad una operazione di demolizione, lucida, consapevole, volontaria, funzionale alla pianificata estensione della condizione precaria mediante l’eliminazione di questa forma residuale (e in qualche modo di mediazione istituzionale) del conflitto. Il processo del lavoro ora ha un costo, con esenzione parziale per i meno abbienti nei primi gradi e senza esenzione davanti alla Corte di Cassazione. E il legislatore delle larghe intese ha introdotto l’obbligo di condannare il lavoratore soccombente a rifondere le spese legali ai difensori dell’azienda, proprio come se fosse uno scontro ad armi pari. La magistratura si è prontamente adeguata al nuovo corso; fioccano le condanne a carico dei lavoratori, e questo costituisce un deterrente formidabile in tempo di crisi. Il Tribunale di Torino, come di consueto all’avanguardia, ha di recente aggiunto anche l’istituto della lite temeraria (articolo 96 del codice di procedura civile), usandolo come una clava nei confronti di alcuni malcapitati (in un caso il risarcimento posto a carico del lavoratore ha raggiunto la cifra record di centomila euro; sembra la sentenza di condanna delle Pussy Riot!).
I soci di cooperativa, se licenziati, sono esclusi, secondo l’indirizzo dei tribunali di Milano e di Torino, dal processo  del lavoro e debbono andare (senza più esenzioni e con costi quadruplicati) alla sezione specializzata delle imprese. Nella logistica e nel terzo settore sociale precari mal pagati dovrebbero sostenere un costo iniziale di oltre mille euro per sole spese vive, per poter accedere alle aule di giustizia. Le decisioni sui licenziamenti, dopo i primi 15 mesi di legge Fornero, incoraggiano le imprese a disfarsi di qualsiasi indesiderato; ed anche qui, nella sostanza, ogni sorta di formalismo bizantino viene recepito dalla giurisprudenza come fondamento del diritto.
In questo quadro gioca un ruolo dissuasivo il mezzo tecnico, sempre più spesso utilizzato, della cosiddetta norma di interpretazione autentica.  Consiste in questo. Quando i subordinati vincono le cause, prima che intervenga il giudizio definitivo della cassazione, il governo inserisce in qualche legge (non importa se completamente estranea alla materia) l’interpretazione favorevole all’azienda (con effetto retroattivo) e il giudizio viene ribaltato. I precari delle fondazioni liriche avevano ottenuto la stabilizzazione; semplice, nel decreto Letta hanno interpretatodiversamente e vietato di stabilizzare. Alcune sentenze d’appello avevano ritenuto di non applicare limiti al risarcimento nel contratto a termine; semplice, Letta ha provveduto ad interpretare dando invece ragione alle imprese. E meno male che il segretario del partito al governo è stato a lungo al vertice della Cgil!
Le basi di questa nuova filosofia del diritto, si dice, hanno radice in Europa (lo chiede la BCE, ripetono gli uomini delle larghe intese). E’ vero, ma questo non è sufficiente a spiegare l’intensità del mutamento in atto e, neppure, a comprendere le ragioni della scarsa resistenza opposta dai lavoratori all’attacco. Affrontare il tema delle modalità di contrasto costituisce un imperativo cui non ci si deve più a lungo sottrarre. Sarà l’oggetto del mio prossimo scritto; ma era necessario, in premessa, comprendere come la cancellazione delle tute sostanziali e processuali (e con essa l’opzione apertamente repressiva, autoritaria delle istituzioni) sia inscindibilmente connessa all’economia odierna, che esige la generalizzazione di una condizione precaria ed insieme la messa a valore dell’intera esistenza di tutti i singoli soggetti. L’informalizzazione (del processo e dei contratti di lavoro) costituisce la connessa filosofia dell’apparato europeo di comando.

[1] In diritto, il sinallagma (dal greco synallatto o anche proprio synallagma, anche detto nesso di reciprocità) è un elemento costitutivo implicito del contratto a obbligazioni corrispettive, quello cioè nel quale ogni parte assume l’obbligazione di eseguire una prestazione (di dare o di fare) in favore delle altre parti contraenti esclusivamente in quanto siffatte parti a loro volta assumono l’obbligazione di eseguire una prestazione in suo favore.