giovedì 10 ottobre 2019

LE VERITÀ SFUGGENTI DI FRANCESCHINI



-toni casano-



  L'Uomo  Vitruviano resterà   nelle   Gallerie dell'Accademia di Venezia (almeno per   ora) 




Il Tar del Veneto ha bloccato il prestito al Louvre dell’opera di Leonardo


In merito alla sospensiva giurisprudenziale del prestito dell'Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre, che sarebbe stato esposto in occasione della mostra di Parigi dedicata al grande maestro del Rinascimento il prossimo 24 ottobre, per celebrarne il genio a 500 anni della morte, secondo Franceschini la decisione del Tar-Veneto, risulterebbe "Incomprensibile”. La procedura amministrativa adottata - dice il ministro - “è stata trasparente". Anche dagli uffici del MIBACT viene ribadito come un mantra che “la procedura è stata trasparente" e che, pertanto, “risulta del tutto incomprensibile il riferimento a una presunta violazione del principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre".
Orbene, agli esperti del MIBACT non può sfuggire un passaggio fondamentale. Dal “Decreto-Cassese” in poi la Pubblica Amministrazione è stata radicalmente riformata, sancendo il principio della separazione tra la “responsabilità politica” (indirizzo e controllo) e azione amministrativa (attuazione e gestione). Ecco perché, in uno con la sospensiva pronunciata dal giudice amministrativo sull’azione intentata dall’Associazione Italia Nostra,  il Tar ha sospeso anche il “memorandum d'intesa” firmato tra il Ministero dei Beni culturali e il Museo del Louvre, ove è previsto uno scambio di opere sull’asse Leonardo\Raffaello. Nella fattispecie la sospensiva riguarda la parte "in cui viola il principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro".
In altri termini, è inutile e fuorviante da parte del Ministro invocare la “trasparenza”: il principio evocato, atto a prevenire degenerazioni amministrative di rilevanza penale, in questo caso non è ovviamente oggetto dell’impugnativa del ricorso di Italia Nostra (sul quale il TAR ne discuterà il 16 ottobre prossimo venturo). Quel che si eccepisce, invece, a pena di nullità o annullabilità dell’atto, rientra nel quadro della tutela giurisdizionale dei diritti avverso provvedimenti amministrativi posti in essere dalla P.A. che si ritengono “legittimamente viziati”.
Ma veniamo al petitum sollevato da  Italia Nostra, relativo al viaggio parigino dell'Uomo Vitruviano. Sulla questione è stata ravvisata la violazione dell'art. 66, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Nella fattispecie la precitata norma legislativa stabilisce che non possono comunque uscire dal territorio della Repubblica: “i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica”.
La risposta del Ministro -così come segnalato in questi giorni dalla stampa quotidiana, in audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero alle commissioni Cultura riunite di Camera e Senato - a nostro avviso parrebbe alquanto elusiva, poiché piuttosto che contestare l’incontestabile norma si è limitato soltanto a precisare (trincerandosi dietro lo scudo della “trasparenza”) che, per quanto concerne  i prestiti di opere d'arte, tiene in principale considerazione (quasi avesse un sostanziale potere discrezionale) solo "la valutazione scientifica che dice se un'opera è trasportabile o non è”. Quindi l’unico criterio adottato dal Ministero guidato da Franceschini è quello sancito dal comma 1 dell’art. 66, tralasciando sbadatamente la lettura integrale dell’articolato della norma. Infatti, lo stesso ministro conferma indirettamente di essersi informato solo sul summenzionato comma 1, allorquando dichiara: “così ho fatto per l'Uomo Vitruviano, su cui c'è stato un parere positivo”, mentre per altre opere “su cui ci sono stati pareri negativi” il MIBACT – bontà sua - non ha autorizzato il trasloco temporaneo per la valorizzazione del bene culturale di turno.
In tutta questa contro arringa ministeriale, ciò che scompare è l’oggetto specifico del contenzioso sollevato giustamente da Italia Nostra. Nessuna risposta, nemmeno sfiorato l’argomento sul “comma 2, lett. B, Art. 66 del D.Lgs. n. 42/2004 -Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio-. Sul punto Ministro e gli esperti del MIBACT glissano.

articolo pubblicato in contemporanea anche su OSSERVATORIO MEDITERRANEO DI PACE